Cosa nè pensate dell’Insegnante denunciata per umiliazione a un alunno?

Domanda di Daniela Pagano: Cosa nè pensate dell’Insegnante denunciata per umiliazione a un alunno?
Se non sapete la storia eccola 🙂

Il Verdetto mette un punto alla vicenda di Giuseppina Valido, insegnate ormai in pensione di una Scuola Media Statale di Palermo che aveva punito un suo alunno a scrivere 100 volte sul quaderno: “Sono un deficiente”.

La Storia: La professoressa Giuseppina Valido sorprende due alunni che impediscono ad un altro ragazzino di accedere ai bagni maschili dell’Istituto Scolastico. Li rimprovera e cerca di convincerli a chiedere scusa al compagno. Un ragazzino si scusa, l’altro si rifiuta ostinatamente facendo scattare la già citata punizione e la conseguente denuncia da parte dei genitori del minore. In primo grado l’insegnate era stata assolta perché il fatto non sussiste.

La Corte d’Appello di Palermo, che ricostruendo la vicenda ha escluso il comportamento bullistico ed anche il “tentativo di emarginazione”, ha concluso che l’insegnate aveva manifestato “un comportamento afflittivo ed umiliante, trasmodante l’esercizio della sua funzione educativa” costringendo il minore, davanti a tutta la classe, “ad insultarsi” e “imponendogli di far firmare il compito a genitori”. La donna si è sempre difesa sostenendo di avere utilizzato quella punizione dopo avere spiegato all’alunno l’etimologia del termine deficiente che indica l’assenza di qualcosa, nel suo caso di sensibilità.

Una tesi sposata dalla Cassazione che, richiamando la riforma del diritto di famiglia e la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino (ratificata nel 1991 dall’Italia), ricorda come: il termine “correzione” vada reinterpretato nel senso di “educazione” del bambino, per cui nel processo formativo va eliminato “ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo ed al risultato”. “Non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi”, afferma la Cassazione, “e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti”. E sia perché – prosegue la sentenza – “non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono .

Perciò , la risposta della scuola deve essere “sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell’alunno” e in ogni caso “non può mia consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore”. I Supremi giudici, però, hanno concesso alla prof. uno sconto di pena di 15 giorni – rispetto alla condanna d’appello pari a 30 giorni di reclusione – eliminando l’aggravante di aver provocato nell’adolescente un “disturbo del comportamento”, ipotesi avanzata dallo psicologo, ma non provata con certezza.

Migliore risposta:

Answer by Zio Gino
Penso che nulla sia più brutto che umiliare uno di quei carinissimi topini… che brutta gente.. dove andremo a finire… TOPINI VI SALVEREMO.

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