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4.2. IL PROBLEMA DEL RINVIO OLTRE E DEL RINVIO INDIETRO

Quando la norma di d.i.p. rinvia ad un ordinamento straniero, questo deve intendersi richiamato nel suo complesso (art. 15 L. 218/95).
Può capitare che gli ordinamenti stranieri richiamati utilizzano criteri di collegamento diversi da quelli dell’ordinamento richiamante.
Possono determinarsi quindi fenomeni di ipotesi di rinvio «oltre» o rinvio «indietro».
Un’ipotesi di rinvio oltre può essere efficacemente rappresentata nel modo che segue: dall’Italia alla Bolivia, dalla Bolivia alla Francia.
Un’ipotesi di rinvio indietro può essere rappresentato nel modo che segue:dall’Italia all’ordinamento Boliviano, e da quest’ultimo nuovamente a quello Italiano.
In precedenza, il legislatore italiano ha mostrato di propendere per la tesi contraria all’ammissibilità del rinvio oltre e del rinvio indietro, infatti, l’art. 30 delle preleggi al codice civile stabiliva, che quando il nostro sistema di d.i.p. facesse rinvio, ad un ordinamento straniero, non si doveva tener conto dell’eventuale rinvio fatto da tale ultimo ordinamento.
In occasione del famoso caso Porgo la Corte di cassazione francese accettò il rinvio indietro operato alla legge civile francese dalle norme bavaresi di diritto internazionale privato.
A seguito di questo caso con una quasi totale inversione di prospettiva il legislatore del 1995 ha riconosciuto, (art. 13) l’ammissibilità del rinvio indietro e, del rinvio oltre.
Il richiamo, infatti non può ignorare il sistema di diritto internazionale privato adottato dall’ordinamento straniero, quindi qualora tali disposizioni facciano ulteriormente richiamo, ad altri sistemi giuridici, dovrà essere seguita tale indicazione.
Ai sensi dell’art. 13 L. 218/95, il rinvio indietro è senz’altro ammesso; il rinvio oltre è ammesso solo se è definitivo, cioè non porta ad un ulteriore rinvio e ciò avviene quando il diritto dello Stato rinviato accetta il rinvio (art. 13, comma 1, lett. a).
Il rinvio indietro ed oltre non operano, nei casi in cui il diritto straniero originariamente richiamato sia stato individuato sulla base della concorde volontà delle parti; in materia di filiazione, legittimazione e riconoscimento del figlio naturale, il rinvio oltre e quello indietro non sono ammessi se, in conseguenza della loro applicazione, si determina l’esclusione del rapporto di filiazione.
Diverse sono le soluzioni, più estensive o restrittive, derivante da convenzioni internazionali come la Convenzione del L’Aja del 1902 sul matrimonio e da quello di Ginevra sui titoli di credito.
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